Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI
SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti,
in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo
silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune
di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia
nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto,
in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo
30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata
rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto
debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare
il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del
veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore
dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa
costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene
indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di
sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato
al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede
i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici
della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano
apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali,
ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si
configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del
silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo
omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e
propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche
dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la
quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della
M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di
sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto
del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale
accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio
di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente
effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso
degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il
marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad
un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione
omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un
logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di
cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
da tenere nel libretto